Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80
Testo in vigore al
Art. 140 Abrogazione degli articoli 157, 158 e 159 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. Gli articoli 157, 158 e 159 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono abrogati.
Capo XIII. Modifiche al titolo III, capo I del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 141 Sostituzione dell'articolo 164 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L'articolo 164 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 164 (Decreti del giudice delegato). - I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell'articolo 26.".
Art. 142 Sostituzione dell'articolo 166 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L'articolo 166 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 166 (Pubblicita' del decreto). - Il decreto e' pubblicato, a cura del cancelliere, mediante affissione all'albo del tribunale e comunicato in via telematica per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. Il tribunale puo', inoltre, disporne la pubblicazione in uno o piu' giornali, da esso indicati.
Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'articolo 88, secondo comma.".
Capo XIV. Modifiche al titolo III, capo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 143 Modifiche all'articolo 167 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 167 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "e la direzione del giudice delegato" sono soppresse;
b) dopo il secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"Con il decreto previsto dall'articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale puo' stabilire un limite di valore al di sotto del quale non e' dovuta l'autorizzazione di cui al secondo comma.".
Art. 144 Modifiche all'articolo 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 169, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo la parola: "articoli" e' inserita la seguente: "45,".
Capo XV. Modifiche al titolo III, capo V, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 145 Modifiche alla rubrica del capo V del titolo III del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. La rubrica del capo V del titolo III del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituita dalla seguente: "Dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di ristrutturazione di debiti.".
Art. 146 Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. Dopo l'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' inserito il seguente:
"Art. 182-ter (Transazione fiscale). - Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore puo' proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. La proposta puo' prevedere la dilazione del pagamento. Se il credito tributario e' assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali; se il credito tributario ha natura chirografaria, il trattamento non puo' essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari.
Copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito dei controlli automatici nonche' delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entita' del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarita', unitamente ad una certificazione attestante l'entita' del debito derivante da atti di accertamento ancorche' non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonche' da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarita' e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall'articolo 171, primo comma, e dall'articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'agenzia delle dogane, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonche' a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.
Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, l'adesione o il diniego alla proposta di concordato e' approvato con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed e' espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, primo comma.
Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e gia' consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, quest'ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale.
La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell'articolo 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma.
Ai debiti tributari amministrati dalle agenzie fiscali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182-bis.".
Capo XVI. Abrogazione del titolo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 147 Abrogazione del titolo IV regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. Il titolo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' abrogato.
2. Sono soppressi tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Capo XVII. Modifiche al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 148 Sostituzione dell'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 195 (Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa). - Se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o piu' creditori, ovvero dell'autorita' che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il trasferimento della sede principale dell'impresa intervenuto nell'anno antecedente l'apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza.
Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.
Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalita' di cui all'articolo 15, e l'autorita' governativa che ha la vigilanza sull'impresa.
La sentenza e' comunicata entro tre giorni, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, all'autorita' competente perche' disponga la liquidazione. Essa e' inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.
Contro la sentenza predetta puo' essere proposto appello da qualunque interessato, a norma degli articoli 18 e 19.
Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 22.
Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica in ogni caso il procedimento di cui al terzo comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.".
Art. 149 Modifiche all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "del Regno" sono soppresse;
b) al terzo comma, le parole: "2456 e 2457" sono sostituite dalle seguenti: "2494 e 2495".
Capo XVIII. Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore
Art. 150 Disciplina transitoria
1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nonche' le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore.
Art. 151 Abrogazione in materia di transazione fiscale
1. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e' abrogato.
Art. 152 Disposizioni abrogative in materia di limitazioni personali del fallito
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) art. 2, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
b) art. 3, comma 1, lettera e), della legge 8 agosto 1991, n. 264, limitatamente alle parole: "o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento".
Art. 153 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore dopo sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatti salvi gli articoli 45, 46, 47, 151 e 152, che entrano in vigore il giorno della pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli