Codice della navigazione
Testo vigente
Art. 483 Urto per colpa unilaterale
1. Se l'urto e' avvenuto per colpa di una delle navi, il risarcimento dei danni e' a carico della nave in colpa.
Art. 484 Urto per colpa comune
1. Se la colpa e' comune a piu' navi, ciascuna di esse risponde in proporzione della gravita' della propria colpa e dell'entita' delle relative conseguenze. Tuttavia, nel caso che, per particolari circostanze, non si possa determinare la proporzione, il risarcimento e' dovuto in parti uguali.
2. Al risarcimento dei danni derivati da morte o lesioni di persone le navi in colpa sono tenute solidalmente.
Art. 485 Obbligo di soccorso in caso di urto
1. Avvenuto un urto fra navi, il comandante di ciascuna e' tenuto a prestare soccorso alle altre, al loro equipaggio ed ai loro passeggeri, sempre che lo possa fare senza grave pericolo per la sua nave e per le persone che sono a bordo.
2. Il comandante e' parimenti tenuto, nei limiti del possibile, a dare alle altre navi le notizie necessarie per l'identificazione della propria.
Art. 486 Rapporti contrattuali
1. Salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 484, le norme sulla responsabilita' per danni da urto non si applicano ai rapporti di responsabilita' che intercorrono tra persone vincolate da contratto di lavoro o di trasporto ovvero da altro contratto.
Art. 487 Prescrizione
1. Il diritto al risarcimento dei danni cagionati da urto di navi si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui il danno si e' prodotto.
2. Il diritto di rivalsa spettante alla nave che, ai sensi dell'articolo 484, abbia versato l'intero risarcimento si prescrive col decorso di un anno dal giorno del pagamento.
Art. 488 Danni non derivanti da collisione materiale
1. Le disposizioni che precedono si applicano ai danni prodotti per spostamento di acqua od altra causa analoga, da una nave ad un'altra e alle persone o alle cose che sono a bordo di questa, anche se non vi e' stata collisione materiale.
Titolo quarto. Dell'assistenza e salvataggio del ricupero e del ritrovamento di relitti
Capo I. Dell'assistenza e del salvataggio
Art. 489 Obbligo di assistenza
1. L'assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i quali siano in pericolo di perdersi, e' obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio della nave soccorritrice, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto nell'articolo 485, quando a bordo della nave o dell'aeromobile siano in pericolo persone.
2. Il comandante di nave, in corso di viaggio o pronta a partire, che abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile, e' tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad accorrere per prestare assistenza, quando possa ragionevolmente prevedere un utile risultato, a meno che sia a conoscenza che l'assistenza e' portata da altri in condizioni piu' idonee o simili a quelle in cui egli stesso potrebbe portarla.
Art. 490 Obbligo di salvataggio
1. Quando la nave o l'aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci, rispettivamente, di manovrare e di riprendere il volo, il comandante della nave soccorritrice e' tenuto, nelle circostanze e nei limiti indicati dall'articolo precedente, a tentarne il salvataggio, ovvero, se cio' non sia possibile, a tentare il salvataggio delle persone che si trovano a bordo.
2. E' del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di salvare persone che siano in mare o in acque interne in pericolo di perdersi.
Art. 491 Indennita' e compenso per assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile
1. L'assistenza e il salvataggio di nave o di aeromobile, che non siano effettuati contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante, danno diritto, entro i limiti del valore dei beni assistiti o salvati, al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate, nonche', ove abbiano conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso.
2. Il compenso e' stabilito in ragione del successo ottenuto, dei rischi corsi dalla nave soccorritrice, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, delle spese generali dell'impresa se la nave e' armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso; nonche' del pericolo in cui versavano i beni assistiti o salvati e del valore dei medesimi.
Art. 492 Indennita' e compenso per salvataggio di cose
1. Il salvataggio di cose, che non sia effettuato contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante della nave o dell'aeromobile in pericolo o del proprietario delle cose, da' diritto, nei limiti stabiliti nell'articolo precedente, al risarcimento dei danni, al rimborso delle spese, nonche', ove abbia conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso determinato a norma del predetto articolo.
Art. 493 Compenso per salvataggio di persone
1. Il salvataggio di persone che abbia conseguito un risultato utile da' diritto a un compenso quando l'ammontare relativo e' coperto da assicurazione ovvero quando e' stato effettuato in occasione di operazioni di soccorso a navi o aeromobili o cose.
2. Il compenso e' dovuto nei limiti del residuo ammontare coperto dall'assicurazione o, rispettivamente, nei limiti di una parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre operazioni. Il compenso e' determinato in ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonche' del pericolo in cui versavano le persone salvate.
Art. 494 Efficacia della determinazione convenzionale del compenso
1. La determinazione del compenso, fatta per accordo o mediante arbitrato, non e' efficace nei confronti dei componenti dell'equipaggio che non l'abbiano accettata, a meno che sia stata approvata dall'associazione sindacale che li rappresenta.
Art. 495 Concorso di operazioni e concorso di soccorritori
1. Quando da una stessa nave vengano contemporaneamente effettuati assistenza a nave o aeromobile e salvataggio di cose o di persone, ovvero salvataggio di cose e salvataggio di persone, l'ammontare dei danni e delle spese incontrate viene equitativamente ripartito tra le diverse operazioni compiute.
2. Quando ad una stessa operazione di assistenza e di salvataggio abbiano partecipato piu' navi, ovvero navi ed aeromobili, al concorso dei soccorritori si applicano le disposizioni dell'articolo 970.
Art. 496 Ripartizione del compenso
1. Il compenso di assistenza o di salvataggio spetta, quando la nave non sia armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso, per un terzo all'armatore e per due terzi ai componenti dell'equipaggio, tra i quali la somma e' ripartita in ragione della retribuzione di ciascuno di essi, tenuto conto altresi' dell'opera da ciascuno prestata.
2. La quota del compenso da ripartire tra i componenti dell'equipaggio non puo' essere convenzionalmente fissata in misura inferiore alla meta' dell'intero ammontare del compenso stesso.
Art. 497 Incidenza della spesa per le indennita' e il compenso
1. La spesa per le indennita' e per il compenso dovuti alla nave soccorritrice in caso di assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile viene ripartita a carico degli interessati alla spedizione soccorsa a norma delle disposizioni sulla contribuzione alle avarie comuni, anche quando l'assistenza non sia stata richiesta dal comandante della nave o dell'aeromobile in pericolo o sia stata prestata contro il suo rifiuto.
Art. 498 Navi dello stesso proprietario od armatore
1. Le disposizioni che precedono si applicano, per quanto e' possibile, anche se la nave soccorritrice e la nave assistita o salvata appartengono allo stesso proprietario o sono armate dallo stesso armatore.
Art. 499 Azione dell'equipaggio
1. Qualora l'armatore non sia legittimato o trascuri di agire per il conseguimento del compenso di assistenza o di salvataggio, i componenti dell'equipaggio hanno azione per la parte ad essi spettante del compenso stesso.
Art. 500 Prescrizione
1. Il diritto alle indennita' e al compenso di assistenza o di salvataggio si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui le operazioni sono terminate.
Capo II. Del ricupero
Art. 501 Assunzione del ricupero
1. Salvo in ogni tempo il diritto dei proprietari di provvedervi direttamente, nel concorso di piu' persone che, avvalendosi di mezzi nautici, intendano assumere il ricupero di una nave o di un aeromobile naufragati o di altri relitti della navigazione, e' preferito chi, avendo identificato il relitto, ne abbia fatto per primo denuncia all'autorita' preposta alla navigazione marittima o interna, purche' entro l'anno dall'identificazione egli abbia iniziato le operazioni di ricupero senza successivamente sospenderle per un periodo superiore a un anno. Fermo quanto previsto dal precedente periodo, la denuncia di identificazione del relitto e' tempestivamente comunicata anche all'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee.
Art. 502 Obblighi del ricuperatore
1. Intrapreso il ricupero, le operazioni relative non possono essere sospese o abbandonate senza giustificato motivo, quando ne possa derivare un danno per il proprietario del relitto.
2. Entro dieci giorni dall'approdo della nave che ha compiuto il ricupero, le cose ricuperate devono essere consegnate al proprietario, o, se questi sia ignoto al ricuperatore, alla piu' vicina autorita' preposta alla navigazione marittima o interna.
Art. 503 Indennita' e compenso
1. Il ricupero, quando siano stati adempiuti gli obblighi relativi alla consegna delle cose ricuperate, da' diritto, entro i limiti del valore delle cose medesime, al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese nonche' a un compenso stabilito in ragione del valore delle cose ricuperate, degli sforzi compiuti e dei rischi corsi, del valore dei mezzi e dei materiali impiegati e, se la nave e' armata ed equipaggiata allo scopo di operare ricuperi, delle spese generali dell'impresa.
2. Per la determinazione e la ripartizione del compenso si applicano le norme degli articoli 492, 494,496.