diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 2990 del 01/02/2024 (Rv. 670358-02)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI | Presunzione legale di evasione ex art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009 - Irretroattività - Utilizzabilità come prova presuntiva di redditi non dichiarati relativi a precedenti anni di imposta - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670358-02

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI

In tema di accertamento tributario, ove non sia applicabile ratione temporis la presunzione legale relativa di evasione, posta dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009, stante la sua natura sostanziale e non procedimentale, l'Amministrazione finanziaria può comunque ricorrere ai medesimi fatti oggetto della suddetta presunzione (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) sub specie di presunzione semplice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, con riferimento all'anno di imposta 2007, aveva rigettato la domanda del contribuente esclusivamente sulla base della presunzione legale di evasione, ritenendo che questa avesse natura meramente procedimentale).

Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 12 com. 2, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)