Sez. 6, Sentenza n. 25 del 14/01/1967 Ud. (dep. 23/06/1967) Rv. 104795 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - POSSESSO DELLA COSA O DEL DANARO DA PARTE DEL PU - NOZIONE - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - POSSESSO DELLA COSA O DEL DANARO DA PARTE DEL PU - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Ai fini del reato di peculato il possesso comprende anche la semplice detenzione della cosa ovvero la facolta di disposizione della stessa mediante un atto o un fatto (quale l'emissione di ordinativi di pagamento) che rientri nella Competenza dell'ufficio di cui l'agente e investito. E irrilevante che l'agente non possa, col solo proprio ordine, operare il trasferimento della somma nella propria disponibilita materiale occorrendo la firma di altro soggetto: anche in tal caso, invero si verifica ad opera dell'agente, che abbia il compossesso della cosa mobile, la duplice violazione del dovere di probita e dell'interesse pubblico concernente la sicurezza patrimoniale dei beni appartenenti alla pubblica amministrazione, e, d'altra parte, l'inganno col quale il compossessore sia stato indotto a firmare l'ordinativo di pagamento determina la responsabilita dell'agente ai sensi dell'art 48 cod pen per il medesimo titolo criminoso per cui ne avrebbe risposto il compossessore ingannato che, se avesse agito dolorosamente (ossia con la consapevole volonta di distrarre la somma a legittimo profitto dell'imputato), sarebbe stato punibile come reo di peculato. (V, sulla nozione del possesso, anche per la malversazione, 103797, 103836, 103893, 104257, 104349, anno 1967; 102497, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)