Sez. 5, Sentenza n. 22680 del 26/04/2005 Ud. (dep. 16/06/2005) Rv. 232294 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI (Cod. proc. pen. 1988) - COMPETENZA | Reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace e commessi da un minore - Competenza del Tribunale per i minorenni - Sussistenza - Ragioni.
TRIBUNALE PER I MINORENNI (Cod. proc. pen. 1988) - COMPETENZA
Sussiste la competenza del Tribunale per i minorenni in ordine ai reati di competenza del giudice di pace commessi da persona minore di età, stante la natura esclusiva della sua competenza, attestata anche dal disposto di cui all'art. 4, comma quarto, del D.Lgs. n. 274 del 2000, il quale - dopo aver selezionato i reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace - afferma che "resta ferma la competenza del Tribunale per i minorenni". Ne consegue che, allorché il Tribunale per i minorenni si trovi a dovere giudicare un reato di competenza del giudice di pace, commesso da un minore, deve irrogare le più miti sanzioni previste dal D.Lgs. n. 274 del 2000.
Riferimenti normativi: Legge 22/09/1988 num. 448 art. 3, Legge 28/08/2000 num. 274 art. 4 CORTE COST., Legge 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Legge 28/08/2000 num. 274 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)