Sez. 6, Sentenza n. 15724 del 12/02/2003 Ud. (dep. 03/04/2003) Rv. 226922 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Divieto di concessione in presenza di una condanna per evasione nel quinquennio precedente - Sussistenza - Successione nel tempo leggi processuali - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI
In tema di misure cautelari personali e di procedure incidentali de libertate, la norma introdotta dall'art. 5 della Legge 20 marzo 2001 n.128, che ha modificato l'art. 284, comma quinto bis cod. proc. pen., ha natura processuale e pertanto, si applica a tutte le situazioni non ancora definite al momento della sua entrata in vigore, sempre che manchi una specifica normativa transitoria. Ne consegue che non si pone in contrasto né con il principio tempus regit actum né con quello generale di irretroattività della legge la circostanza che la nuova disciplina tenga conto di presupposti di fatto risalenti ad epoca ad essa anteriore. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza, pronunziata dal Tribunale ex art. 310 cod. proc. pen., confermativa del provvedimento del g.i.p. che aveva respinto l'istanza di concessione degli arresti domiciliari formulata da un soggetto, già condannato con sentenza del 24 settembre 1999, ritenendo ostativo il disposto di cui all'art. 284, comma quinto bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 16 del D.L. n. 341 del 2000, convertito nella Legge 19 gennaio 2001 n. 4, successivamente modificata dall'art. 5 della Legge 20 marzo 2001 n. 128, entrata in vigore il 4 maggio 2001).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 284 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 24/11/2000 num. 341 art. 16, Legge 19/01/2001 num. 4 CORTE COST., Legge 20/03/2001 num. 128 art. 5, Preleggi art. 11 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)