Sez. 3 - , Sentenza n. 16311 del 21/06/2018 (Rv. 649435 - 01)
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Fatti di interesse pubblico - Limite dell'essenzialità dell'informazione - Coinvolgimento di congiunti del soggetto interessato dai detti fatti - Legittimità - Limiti - Fattispecie.
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE
In tema di riservatezza, i limiti dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, che circoscrivono la possibilità di diffusione dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, comportano il dovere di evitare riferimenti allo stato di salute ed a patologie dei congiunti del soggetto interessato dai detti fatti, se non aventi attinenza con la notizia principale e quando siano del tutto privi di interesse pubblico. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ritenuto non pertinente la diffusione, da parte di un quotidiano locale e senza il consenso degli interessati, della notizia che i due fratelli di un minorenne deceduto per un'influenza, risultata fatale a causa della sindrome adreno-genitale dalla quale lo stesso era affetto, erano portatori della stessa patologia ereditaria).
Riferimenti normativi: Legge 31/12/1996 num. 675 art. 20, Legge 31/12/1996 num. 675 art. 25, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 139, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 143, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 154, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 21, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)