Sez. 3, Sentenza n. 6522 del 22/03/2011 (Rv. 617248 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE | Art. 292 cod. proc. civ. - Obbligo di notificazione al contumace delle comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali - Domanda riconvenzionale proposta nei confronti dell'attore rimasto contumace - Applicazione - Configurabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE
L'art. 292 cod. proc. civ. - secondo cui devono essere notificate alla parte contumace, fra l'altro, le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte - si riferisce anche all'ipotesi di domanda riconvenzionale proposta dal convenuto contro l'attore rimasto contumace ai sensi dell'art. 290 del codice di procedura civile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 290, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)