Sez. 1, Ordinanza n. 5728 del 04/03/2024 (Rv. 670509-01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Cessione dei crediti - Controversia promossa dal cedente contro il debitore - Intervento, anche in appello, del cessionario quale successore a titolo particolare - Ammissibilità - Presupposti - Assenza di contestazioni del cedente e del debitore ceduto sulla sua legittimazione - Ragioni.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE
In tema di cessione dei crediti, l'intervento, anche in grado d'appello, del cessionario, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, nella controversia promossa dal cedente nei confronti del debitore ceduto postula, a pena di inammissibilità, che vi sia espressa adesione del cedente e che non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa, giacché, in caso contrario, si verificherebbe una non consentita e significativa modificazione del petitum e della causa petendi della lite originariamente introdotta.
Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)