Sez. 5, Ordinanza n. 16230 del 24/03/2005 Cc. (dep. 29/04/2005) Rv. 233622 - 01
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO | Provvedimento con cui il Tribunale revochi una precedente ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione del dibattimento ex art. 5 L. n. 134 del 2003 - Atto abnorme - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO
Non sono autonomamente impugnabili le ordinanze con cui si accolga o si rigetti l'istanza di sospensione del dibattimento proposta dall'imputato, ex art. 5 L. n. 134 del 2003, con la conseguenza che le eventuali doglianze circa violazioni di diritti spettanti alle parti possono essere fatte valere con l'impugnazione avverso il provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado; né integra gli estremi dell'atto abnorme, in quanto tale ricorribile in cassazione, l'avere il giudice rigettato, perché tardiva, la istanza di sospensione, revocato con successivo provvedimento la precedente ordinanza e disposto la sospensione richiesta fuori udienza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Legge 12/06/2003 num. 134 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)