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Sez. 1, Sentenza n. 10017 del 08/06/1987 Ud. (dep. 23/09/1987) Rv. 176711 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - SPECIFICA RICHIESTA DI RINNOVAZIONE - RIGETTO DELLA RICHIESTA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176711-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - SPECIFICA RICHIESTA DI RINNOVAZIONE - RIGETTO DELLA RICHIESTA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE.*

Nell'ipotesi di specifica richiesta di rinnovazione totale o parziale del dibattimento, avanzata per l'accoglimento delle tesi dedotte nei motivi di appello, con idonea indicazione dell'oggetto e della natura degli accertamenti da compiere, il giudice di appello ha l'Obbligo di indicare le ragioni per le quali ritenga di dover disattendere tale richiesta. (Conf mass n 168402; (Conf mass n 167869; (Conf mass n 165375).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)