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Sez. 2, Sentenza n. 1605 del 24/04/1975 (Rv. 375195 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - FORZOSA - ACQUISTO (DELLA) - DEL MURO NON SUL CONFINE - ONERI - INTERPELLO DEL VICINO - SENTENZA COSTITUTIVA - PREVENTIVO INTERPELLO - NECESSITA - ANTERIORITA RISPETTO ALLE OPERE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375195-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - FORZOSA - ACQUISTO (DELLA) - DEL MURO NON SUL CONFINE - ONERI - INTERPELLO DEL VICINO - SENTENZA COSTITUTIVA - PREVENTIVO INTERPELLO - NECESSITA - ANTERIORITA RISPETTO ALLE OPERE - ESCLUSIONE.*

La comunione forzosa del muro che non e sul confine si acquista solo attraverso una sentenza costitutiva, la cui emanazione e condizionata alla sussistenza dei presupposti di cui al secondo comma dell'art 875 cod civ (interpello del vicino e mancata risposta entro quindici giorni, ovvero, mancata esecuzione dei lavori entro i sei mesi successivi in caso di risposta affermativa). L'interpello del vicino deve essere preventivo nel senso che esso deve precedere la sentenza attributiva del diritto di comunione forzosa, non gia nel senso che esso deve precedere la realizzazione dell'opera, poiche la realizzazione dell'opera sul confine non preclude al vicino la facolta di scegliere, tra le varie possibilita, l'arretramento del proprio muro a un metro e mezzo dal confine, giacche, in tal caso, per evitare il formarsi di un'intercapedine non conforme a legge, anche il richiedente dovra arretrare di altrettanto. (V 3201/69, mass n 343198).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)