REGOLAMENTO (CEE) N. 827/68 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 1968 relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che sono state istituite o saranno istituite tra breve organizzazioni comuni di mercato che comportano meccanismi specifici per numerose categorie di prodotti elencati nell'allegato II del trattato; che è opportuno adottare, nel quadro di un'organizzazione comune di mercato, le necessarie disposizioni al fine d'instaurare un mercato unico anche per tutti gli altri prodotti di cui all'allegato II;
considerando che l'attuazione di tale mercato unico comporta l'applicazione di un regime comune alle frontiere della Comunità; che detto regime consiste essenzialmente nell'applicazione integrale della tariffa doganale comune e nella liberalizzazione degli scambi;
considerando tuttavia che la protezione risultante dalla applicazione della tariffa doganale comune può, in circostanze eccezionali, non agire; che per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che potrebbero derivarne, mentre gli ostacoli all'importazione in precedenza esistenti sono stati aboliti, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie;
considerando che l'attuazione di un mercato unico per i prodotti in causa implica l'abolizione alle frontiere interne della Comunità di tutti gli ostacoli alla libera circolazione delle merci considerate;
considerando che l'attuazione di detto mercato unico verrebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune siano rese applicabili ai prodotti oggetto del presente regolamento;
considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un Comitato di gestione;
considerando che il passaggio dal regime in vigore negli Stati membri a quello instaurato dal presente regolamento deve effettuarsi nelle migliori condizioni; che possono pertanto risultare necessarie misure transitorie;
considerando che all'atto dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti oggetto del presente regolamento, si deve tener conto parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'organizzazione comune dei mercati istituita dal presente regolamento disciplina i prodotti elencati nell'allegato.
Art. 2
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'allegato le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
2. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.
3. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni e fatti salvi gli obblighi derivanti da accordi internazionali relativi ai prodotti di cui in allegato, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.
Art. 3
1.
Qualora per effetto delle importazioni o esportazioni il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'allegato subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi fintantoché sussiste la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti entro i quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato.
Art. 4
1. Negli scambi intracomunitari sono vietati:
la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente,
l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o di misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni del protocollo relativo al Granducato del Lussemburgo,
il ricorso all'articolo 44 del trattato.
2. Sono escluse dalla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'allegato, fabbricate o ricavate da prodotti che non si trovano nella situazione contemplata all'articolo 9, paragrafo 2, o all'articolo 10, paragrafo 1, del trattato.
Art. 5
Gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'allegato.
Tuttavia, con riserva d'autorizzazione da parte della Commissione, possono essere accordati aiuti alla produzione e all'immissione sul mercato di renne e di prodotti derivati (NC ex0208 ed ex0210) da parte della Finlandia e della Svezia, laddove non ne derivi un aumento dei livelli tradizionali di produzione.
Art. 6
Qualora si faccia riferimento al presente articolo, le misure sono adottate secondo le procedure di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE e agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.
Art. 7
Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.
Art. 8
Il presente regolamento si applica senza pregiudizio delle disposizioni comunitarie adottate o da adottare, intese ad armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri volte a mantenere o migliorare il lievello (SIC! livello) tecnico o genetico della produzione di taluni prodotti di cui all'allegato, specificamente destinati alla riproduzione.
Art. 9
Qualora siano necessarie disposizioni transitorie per facilitare il passaggio dal regime vigente negli Stati membri a quello previsto dal presente regolamento, in particolare nel caso in cui l'applicazione di tale regime alla data prevista incontri per taluni prodotti difficoltà notevoli, tali disposizioni vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6. Esse sono applicabili fino al 30 giugno 1969 al più tardi.
Art. 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1968.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addí 28 giugno 1968. Per il Consiglio Il Presidente E. FAURE