Sez. 1, Sentenza n. 20580 del 04/10/2010 (Rv. 614373 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notificazione della citazione a convenuto straniero - Traduzione dell'atto - Necessità - Mancanza di una pagina contenente l'esposizione dei fatti - Nullità della citazione - Sussistenza - Sanatoria ex art. 164 cod. proc. civ. - Modalità - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
In tema di notificazione di atti giudiziari nei confronti di convenuto straniero, laddove l'atto di citazione sia accompagnato dalla traduzione nella lingua del paese in cui la notificazione ha luogo, la mancanza nella copia tradotta di una pagina, interamente dedicata all'esposizione dei fatti su cui si fonda la domanda, è causa di nullità, ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ. sanabile con la costituzione del convenuto o con l'ordine del giudice di integrazione dell'atto in un termine perentorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)