Sez. 1 - , Sentenza n. 18891 del 28/02/2019 Cc. (dep. 06/05/2019) Rv. 275480 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Custodia cautelare in carcere – Prevedibile irrogazione di una pena inferiore ai tre anni di reclusione – Mancato innalzamento di detto limite in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. – Questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. – Manifesta infondatezza – Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui esclude l'applicabilità della custodia cautelare nei casi in cui sia prevedibile l'irrogazione di una pena detentiva non superiore a tre anni, anziché a quattro, come previsto dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., nel testo risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, ad opera della sentenza n. 41 del 2018, non essendo ravvisabile alcuna irragionevolezza nella diversa individuazione del limite di pena, attesa la differente finalità dei due istituti, che consiste, nel primo caso, nel ridurre il ricorso alla custodia e, nel secondo, nel salvaguardare gli obiettivi di risocializzazione, propri esclusivamente della fase esecutiva.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)