Sez. 5, Sentenza n. 8154 del 21/01/1986 Ud. (dep. 11/08/1986) Rv. 173550 - 01
IMPUGNAZIONE PENALE - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE - OMESSA PRONUNCIA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - SU REATO CONTESTATO - RIMESSIONE DEGLI ATTI AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE - POTERE DEL GIUDICE DI APPELLO - DECISIONE DI MERITO - VIOLAZIONE DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONE PENALE - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE - OMESSA PRONUNCIA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - SU REATO CONTESTATO - RIMESSIONE DEGLI ATTI AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE - POTERE DEL GIUDICE DI APPELLO - DECISIONE DI MERITO - VIOLAZIONE DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
L'omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, in ordine a taluno dei reati contestati, non dà luogo alla rimessione degli Atti allo stesso giudice da parte del giudice di secondo grado, per cui quest'ultimo ben può emettere una decisione di merito sul capo di imputazione o sul punto della decisione non esaminati in precedenza, senza che si verifichi una violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, il quale postula soltanto che una questione sia ritualmente introdotta nel processo e sia sottoposta a due giudici di grado diverso e non già che essa sia pure decisa da entrambi. (V mass n 123930).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 472 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)