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Sez. 1, Sentenza n. 6975 del 04/04/2005 (Rv. 580931 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE | Diritto dell'ex coniuge all'assegno di mantenimento per il figlio minore - Riconoscimento con sentenza passata in giudicato - Modifica o estinzione - Procedura ex art. 710 cod.proc.civ. - Necessità - Raggiunta maggiore età e autosufficienza del figlio - Mancata corresponsione dell'assegno "ipso facto" - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580931-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE

Il diritto di percepire gli assegni di mantenimento riconosciuti, in sede di divorzio, all'ex coniuge da sentenze passate in giudicato per i figli minori a lui affidati può essere modificato, ovvero estinguersi del tutto, solo attraverso la procedura prevista dall'art. 710 cod.proc.civ. (oltre che per accordo tra le parti), con la conseguenza che la raggiunta maggiore età e la raggiunta autosufficienza economica del figlio non sono, di per sè, condizioni sufficienti a legittimare, "ipso facto", la mancata corresponsione dell'assegno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)