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Sez. L, Sentenza n. 4947 del 20/05/1994 (Rv. 486700 - 01)

Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere | Indennità di accompagnamento per gli invalidi civili - Equiparazione dal primo gennaio 1983 a quella goduta dai grandi invalidi di guerra - Limiti - Estensione dell'intero complesso delle misure d'assistenza comprendenti l'assegno integrativo sostitutivo della prestazione d'accompagnatori militari - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486700-01

Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere

In base all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18, autenticamente interpretato dalla legge 26 luglio 1984 n. 392, l'equiparazione (con decorrenza dal primo gennaio 1983) dell'indennità di accompagnamento spettante agli invalidi civili a quella goduta dai grandi invalidi di guerra, riguarda esclusivamente la misura dell'indennità stessa e le relative modalità di adeguamento automatico, ma non comporta l'estensione agli invalidi civili dell'intero complesso delle misure di assistenza predisposte a favore degli invalidi di guerra, che comprendono l'assegno integrativo sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari di cui all'art. 6 del d.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834.

Riferimenti normativi: DPR 30/12/1981 num. 834 CORTE COST., Legge 11/02/1982 num. 18 art. 1, Legge 26/07/1984 num. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)