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Sez. U, Sentenza n. 20550 del 29/07/2008 (Rv. 604469 - 01)

CONSORZI - ACQUE PUBBLICHE (CONSORZI PER LA UTILIZZAZIONE DELLE) - IN GENERE | Soppressione dei consorzi di bonifica prevista dalla legge reg. Sicilia n. 45 del 1995 - Relativi rapporti - Subentro dei consorzi di nuova istituzione - Correlazione alle funzioni loro trasferite in via definitiva - Necessità - Obbligazioni relative ad opere non rientranti nel quadro di competenze, a regime, del nuovo consorzio (nella specie obbligazione risarcitoria da occupazione acquisitiva posta in essere da un consorzio soppresso nell'ambito della realizzazione di opere idrauliche) - Successione dell'Assessorato regionale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604469-01

CONSORZI - ACQUE PUBBLICHE (CONSORZI PER LA UTILIZZAZIONE DELLE) - IN GENERE

In tema di successione tra consorzi di bonifica, la legge reg. Sicilia 25 maggio 1995, n. 45 (che all'art. 24 ha stabilito la soppressione dei consorzi esistenti e il subentro dei nuovi "nei diritti compatibili con le funzioni ad essi spettanti", ai sensi della stessa legge, nonché il trasferimento all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste dei "rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi consorzi non trasferiti a quelli di nuova istituzione"), e la successiva legge reg. 27 aprile 1999, n. 10 (che all'art. 31 ha dettato una norma d'interpretazione autentica), hanno previsto che la successione nei rapporti già facenti capo ai precedenti consorzi è correlata alle funzioni trasferite (o meno) in via definitiva ai consorzi di nuova istituzione, mentre delle obbligazioni assunte da un consorzio soppresso in relazione ad opere che non rientrano più nel quadro di competenze, a regime, del nuovo consorzio, non risponde detto ente, ma a titolo successorio, l'Assessorato regionale. Ne consegue che, rientrando, a regime, la realizzazione di opere per l'utilizzazione delle acque ai fini irrigui tra quelle di competenza del demanio regionale (art. 2, comma 1, lett. c) e non dei nuovi Consorzi - la cui competenza in materia è limitata alla "gestione, manutenzione, ordinaria e straordinaria, e vigilanza degli impianti di bonifica ed irrigazione" (art. 8, comma 1) - nell'obbligazione risarcitoria da occupazione acquisitiva posta in essere da un consorzio soppresso nell'ambito della realizzazione di opere idrauliche subentra l'Assessorato regionale.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 25/05/1995 num. 45 art. 2, Legge Reg. Sicilia 25/05/1995 num. 45 art. 8, Legge Reg. Sicilia 25/05/1995 num. 45 art. 24, Legge Reg. Sicilia 27/04/1999 num. 10 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)