Sez. 2, Sentenza n. 8096 del 04/02/2016 Ud. (dep. 29/02/2016) Rv. 266203 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI | Criterio distintivo - Elemento materiale - Rilevanza - Esclusione - Elemento intenzionale - Rilevanza esclusiva - Condizioni - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI
L'esercizio di un preteso diritto - anche se oggetto di contestazione - integra il reato di cui all'art. 393 cod. pen. soltanto qualora la pretesa esecitata violentemente non appaia del tutto esorbitante e pretestuosa rispetto a quella vantata nella realtà, configurandosi, in tal caso, il delitto di estorsione. (Fattispecie in tema di richiesta di compenso per attività di intermediazione mediante fatturazione di somme artatamente e manifestamente maggiorate, nella quale, la S.C. ha precisato che, sebbene il requisito distintivo fra le due fattispecie criminose consista nell'elemento psicologico, non ogni pretesa azionabile civilmente è sufficiente per qualificare il fatto come esercizio arbitrario, in quanto la sola pretesa rilevante è quella oggettivamente credibile, rendendo incerto l'esito di un eventuale giudizio civile).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 393, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)