DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1991 che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE (91/680/CEE)
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
visto il parere del comitato economico e sociale3,
considerando che l'articolo 8 A del trattato definisce il mercato interno come uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei capitali e dei servizi, secondo le disposizioni del trattato;
considerando che la realizzazione del mercato interno presuppone l'eliminazione delle frontiere fiscali fra gli Stati membri e che a tal fine occorre sopprimere definitivamente le tassazioni all'importazione e le detassazioni all'esportazione negli scambi fra Stati membri;
considerando che a decorrere dal 1o gennaio 1993 verranno aboliti definitivamente i controlli a scopi fiscali alle frontiere interne per qualsiasi operazione effettuata fra Stati membri;
considerando che le tassazioni all'importazione e le tassazioni all'esportazione debbono di conseguenza essere riservate alle operazioni effettuate con territori esclusi dal campo di applicazione del regime comune di imposta sul valore aggiunto;
considerando che, tenuto conto delle convenzioni e dei trattati applicabili, è tuttavia opportuno trattare le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione del Principato di Monaco e dell'isola di Man come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord;
considerando che, a seguito della soppressione del principio di tassazione all'importazione nelle relazioni fra gli Stati membri, le disposizioni relative agli esoneri ed alle franchigie all'importazione si trovano ad essere prive di oggetto nelle relazioni fra Stati membri; che è quindi opportuno sopprimere queste disposizioni ed adeguare di conseguenza le direttive in questione;
considerando che la realizzazione dell'obiettivo di cui all'articolo 4 della prima direttiva del Consiglio dell'11 aprile 19674, modificata da ultimo dalla sesta direttiva 77/388/CEE5, presuppone che la tassazione degli scambi fra Stati membri si basi sul principio dell'imposizione nello Stato membro d'origine dei beni ceduti e dei servizi prestati senza che sia compromesso, per il traffico comunitario fra soggetti passivi, il principio dell'attribuzione del gettito fiscale, corrispondente all'applicazione dell'imposta a livello di consumo finale, allo Stato membro in cui ha luogo questo consumo finale;
considerando tuttavia che la determinazione delle modalità definitive mediante le quali sarà assicurata l'attuazione degli obiettivi del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate fra Stati membri presuppone l'esistenza di condizioni che non possono essere completamente soddisfatte al 31 dicembre 1992;
considerando che a decorrere dal 1o gennaio 1993 è opportuno prevedere un periodo di transizione limitato nel corso del quale verranno applicate disposizioni volte a facilitare il passaggio al regime definitivo di tassazione degli scambi fra Stati membri, obiettivo da raggiungere a medio termine;
considerando che nel corso del periodo transitorio sarà opportuno tassare negli Stati membri di destinazione, alle aliquote e alle condizioni di tali Stati membri, le operazioni intracomunitarie effettuate da soggetti passivi diversi dai soggetti passivi esonerati;
considerando che sarà inoltre opportuno tassare, nel corso del periodo transitorio, negli Stati membri di destinazione, alle aliquote e alle condizioni di tali Stati membri, le acquisizioni intracomunitarie effettuate per un determinato importo da soggetti passivi esonerati o da enti che non siano soggetti passivi nonché determinate operazioni intracomunitarie di vendita a distanza e di forniture di mezzi di trasporto nuovi effettuate a privati o soggetti passivi esonerati o che non siano soggetti passivi, in quanto tali operazioni, in mancanza di disposizioni particolari, potrebbero generare importanti distorsioni di concorrenza fra gli Stati membri;
considerando che la necessaria ricerca di uno snellimento delle formalità amministrative e statistiche delle imprese, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese, deve conciliarsi con l'attuazione di misure efficaci di controllo e con l'indispensabile mantenimento, per ragioni sia economiche che fiscali, della qualità degli strumenti statistici comunitari;
considerando che il periodo transitorio di tassazione degli scambi intracomunitari deve essere messo a frutto per adottare le misure necessarie a por rimedio sia alle ripercussioni sociali sui settori interessati che alle difficoltà regionali, in particolare nelle regioni frontaliere, che potrebbero sorgere a seguito della soppressione delle tassazioni all'importazione e delle detassazioni all'esportazione per gli scambi fra Stati membri; che a tal fine è opportuno autorizzare gli Stati membri ad esonerare, fino al 30 giugno 1999, le cessioni di beni effettuate entro i limiti previsti da spacci esenti da tasse, nel quadro del traffico di viaggiatori fra Stati membri per via aerea o marittima;
considerando che il regime transitorio entra in vigore per una durata di quattro anni e che esso è, di conseguenza, applicabile fino al 31 dicembre 1996; che esso sarà sostituito da un regime definitivo di tassazione degli scambi fra Stati membri basato sul principio dell'imposizione nello Stato membro d'origine dei beni ceduti e dei servizi prestati affinché venga realizzato l'obiettivo di cui all'articolo 4 della prima direttiva del Consiglio, dell'11 aprile 1967;
considerando che a tal fine la Commissione presenterà al Consiglio, entro il 31 dicembre 1994, una relazione sul funzionamento del regime transitorio, corredata di proposte sulle modalità del regime definitivo di tassazione degli scambi fra Stati membri; che il Consiglio, ritenendo che le condizioni per il passaggio al regime definitivo sono soddisfatte in maniera soddisfacente, delibererà entro il 31 dicembre 1995 in merito alle disposizioni necessarie all'entrata in vigore e al funzionamento del regime definitivo e che il regime transitorio sarà prorogato automaticamente fino all'entrata in vigore del regime definitivo e in ogni caso durante il periodo durante il quale il Consiglio non ha preso decisioni sul regime definitivo;
considerando di conseguenza che occorre modificare la direttiva 77/388/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 89/465/CEE1,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
Art. 2
1. Le seguenti direttive cessano d'avere effetto il 31 dicembre 1992 per quanto concerne le relazioni tra Stati membri:
2. Le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto previste nelle direttive seguenti cessano d'avere effetto il 31 dicembre 1992:
— direttiva 74/651/CEE1, modificata da ultimo dalla direttiva 88/663/CEE2,
— direttiva 83/183/CEE4, modificata da ultimo dalla direttiva 89/604/CEE5.
3. Le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto previste nella direttiva 69/169/CEE6, modificata da ultimo dalla direttiva 91/191/CEE7, cessano di avere effetto il 31 dicembre 1992 per quanto riguarda le relazioni tra Stati membri.
Art. 3
Art. 4
Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1991. Per il Consiglio Il Presidente W. KOK GU n. C 176 del 17. 7. 1990, pag. 8 e GU n. C 131 del 22. 5. 1991, pag. 3. GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 121.