Sez. L, Sentenza n. 2057 del 14/03/1990 (Rv. 465891 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DELLA LICEITÀ AD OPERA DI UNA DELLE PARTI - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DELLA LICEITÀ AD OPERA DI UNA DELLE PARTI - IRRILEVANZA.*
In caso di nullità di una clausola contrattuale per contrarietà a norme imperative, il riconoscimento della sua liceità ad opera della parte, espresso con la preventiva accettazione dell'intero contenuto negoziale, è giuridicamente irrilevante perché l'oggetto è indisponibili e non rimane influenzato dalle opinioni che i soggetti interessati possano aver avuto o manifestato in ordine ad esso. (V 1362/69, mass n 340139).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)