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Sez. 2, Sentenza n. 5478 del 16/05/1991 (Rv. 472188 - 01)

Edilizia popolare ed economica - Cooperative edilizie - In genere | Rapporto di condominio - Disciplina applicabile.
Stato
decisa il 1991-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472188-01

Edilizia popolare ed economica - Cooperative edilizie - In genere

Poiché l'obbligatorietà della forma della società cooperativa (a sè stante) per i condomini operanti nell'ambito dell'edilizia sovvenzionata, ai sensi dell'art. 209 R.D. 28 aprile 1938 n. 1165, non è venuta meno a seguito dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione del condominio dettata dal codice civile (art. 156 disp. att. cod. civ.), il rapporto di condominio nelle dette cooperative edilizie resta disciplinato dalle leggi speciali in materia di edilizia economica e popolare sovvenzionata (T.U. 28 aprile 1938 n. 1165 e successive mod. ed int.) con riguardo sia alla forma e struttura organizzativa della gestione condominiale che agli aspetti giuridici sostanziali del rapporto medesimo. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui i condomini di un edificio di cooperativa edilizia sovvenzionata dotato di autonomia strutturale abbiano omesso di costituirsi in cooperativa a sè stante, per l'amministrazione e gestione del condominio, spetterà alla cooperativa originaria di provvedere, con i suoi organi e secondo il suo ordinamento, alla gestione condominiale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 156, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 156, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 203, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 209

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)