Sez. 1, Sentenza n. 6692 del 25/05/1983 Ud. (dep. 14/07/1983) Rv. 159957 - 01
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - DENUNCIA - OBBLIGO - ESTREMI - FATTISPECIE.*
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - DENUNCIA - OBBLIGO - ESTREMI - FATTISPECIE.*
La denuncia della detenzione di un'arma, obbligatoria ai sensi dell'art. 38 T.U.L.P.S., va fatta all'autorità competente. Ne consegue che la detenzione deve considerarsi illegale sia se ha riguardo all'intero periodo compreso tra l'acquisto e la denuncia sia se si ha riguardo al solo arco di tempo in cui l'imputato ebbe la disponibilità immediata e diretta dell'arma. (nella specie, l'arma era stata denunciata dopo circa due mesi dall'acquisto, allorché l'imputato si recò dall'armiere a ritirarla, dopo che ad essa erano state effettuate delle riparazioni).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 10 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 10 com. 1 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 10 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)