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Sez. 1, Sentenza n. 4284 del 21/07/1984 (Rv. 436213 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - ESCLUSIONE - AD OPERA DEGLI ALTRI SOCI - PROCEDIMENTO - SOCIETÀ DI PERSONE, COMPOSTA DA SOLI TRE SOCI - ESCLUSIONE DI UNO DI ESSI - MODALITÀ.*
Stato
decisa il 1984-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436213-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - ESCLUSIONE - AD OPERA DEGLI ALTRI SOCI - PROCEDIMENTO - SOCIETÀ DI PERSONE, COMPOSTA DA SOLI TRE SOCI - ESCLUSIONE DI UNO DI ESSI - MODALITÀ.*

In ipotesi di società di persone, composta da soli tre soci, l'esclusione di uno di essi non deve essere disposta dal tribunale à termini del terzo comma dell'art. 2287 cod. civ., bensì dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, come prescritto dal primo comma del detto articolo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2287

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)