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Sez. 6, Ordinanza n. 680 del 08/03/1969 Cc. (dep. 03/05/1969) Rv. 111213 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA -NOTIFICAZIONI - ESTRATTO CONTUMACIALE - ELEMENTI ESSENZIALI - MANCATA ENUNCIAZIONE DEL FATTO SOSTITUITA DALLA INDICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DI LEGGE APPLICATA E DALLA DATA DEL FATTO - VALIDITA DELL'ESTRATTO.*
Stato
decisa il 1969-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/111213-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA -NOTIFICAZIONI - ESTRATTO CONTUMACIALE - ELEMENTI ESSENZIALI - MANCATA ENUNCIAZIONE DEL FATTO SOSTITUITA DALLA INDICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DI LEGGE APPLICATA E DALLA DATA DEL FATTO - VALIDITA DELL'ESTRATTO.*

L'estratto della sentenza contumaciale, per raggiungere la sua finalita, deve contenere l'indicazione del giudice che ha emesso la decisione, delle generalita dell'imputato, della imputazione e del dispositivo. In Mancanza di talune di dette indicazioni, come criterio di validita dell'estratto deve assumersi quello della efficienza concreta a dare all'imputato cognizione della sentenza e del suo contenuto. Una tale efficienza deve ritenersi sussistere allorche l'estratto, oltre a contenere tutte le altre indicazioni predette, invece della enunciazione integrale del fatto o della riproduzione del capo di imputazione in relazione al quale fu emessa la decisione, contenga la indicazione della norma incriminatrice applicata e della data del fatto, perche attraverso questi elementi il destinatario dell'atto e posto in grado di identificare l'episodio al quale la imputazione si riferisce e, dalla indicazione del dispositivo, e reso edotto dal contenuto sostanziale della decisione che e l'elemento di maggior rilievo ai fini della valutazione dell'opportunita di esercitare il diritto di impugnazione. (V.109375, anno 1968, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)