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Sez. 1, Sentenza n. 3078 del 13/03/1992 (Rv. 476239 - 01)

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rivalsa - In genere | Cessionario di un bene - Indebito pagamento dell'IVA al cedente - Assunto - Azione di ripetizione - Esperibilità - Condizione.
Stato
decisa il 1992-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476239-01

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rivalsa - In genere

Il cessionario di un bene, il quale assuma di aver indebitamente pagato al cedente quanto da questi versato a titolo d'IVA, può agire con azione di ripetizione, nell'ambito del rapporto con detto cedente (autonomo rispetto al rapporto tributario fra il medesimo e l'Amministrazione finanziaria), solo se non abbia portato in detrazione o non abbia comunque la facoltà di portare in detrazione la relativa somma nella propria dichiarazione d'imposta (in relazione alla qualità d'imprenditore), atteso che, in caso contrario, il pagamento assertivamente indebito non ha il carattere di un esborso effettivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)