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Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante: «Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna» ed in particolare l'articolo 8, come sostituito dall'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che la nuova compartecipazione della Regione al gettito erariale entra a regime dall'anno 2010;
Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3 del 1948;
Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso nella seduta del 1° febbraio 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Oggetto

1. Il presente decreto reca disposizioni sulla determinazione e sull'attribuzione delle quote di gettito delle entrate erariali, comunque denominate, spettanti alla Regione Sardegna ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto - Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come indicate negli articoli seguenti. Dette entrate comprendono le indennita', le maggiorazioni e gli interessi per mancato o ritardato pagamento e non includono le sanzioni amministrative.

2. Le entrate di cui al comma 1 sono determinate, salvo quanto stabilito con il presente decreto legislativo, sulla base dell'ammontare delle entrate riscosse dallo Stato nel territorio regionale e afferenti al medesimo territorio, nonche' sulla base delle entrate di pertinenza regionale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori dal territorio della regione.

Art. 2 Modalita' di attribuzione delle quote delle entrate erariali spettanti alla regione

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Regione, sono individuati i tempi, le procedure e le modalita' volti a garantire il riversamento diretto nelle casse regionali del gettito delle entrate erariali di cui all'articolo 1 riscosso dall'Agenzia delle entrate, dagli agenti della riscossione e da qualunque altro soggetto cui affluiscono le entrate spettanti alla Sardegna ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto.

2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, le quote delle compartecipazioni al gettito erariale sono corrisposte alla Regione secondo le modalita' indicate dal presente decreto legislativo.

Art. 4 Disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche

1. La quota relativa alle imposte sul reddito delle persone fisiche, spettante alla Regione ai sensi del primo comma, lettera a), e del secondo comma dell'articolo 8 dello Statuto, e' convenzionalmente costituita:

  1. a) dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonche' dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

  2. b) dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

  3. c) dalle somme riscosse a seguito delle attivita' di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale.

2. Le quote di spettanza regionale di cui al comma 1, lettere a) e b), sono determinate dal Dipartimento delle Finanze e devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Le quote di spettanza regionale di cui al comma 1, lettera c), sono determinate dal Dipartimento delle Finanze, sentita l'Agenzia delle Entrate, e devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 5 Disposizioni in materia di imposta sul reddito delle societa'

1. La quota relativa all'imposta sul reddito delle societa' - IRES, spettante alla Regione ai sensi del primo comma, lettera a) e del secondo comma dell'articolo 8 dello Statuto, e' determinata dal Dipartimento delle Finanze prendendo in considerazione:

  1. a) il luogo di ubicazione degli impianti per le imprese mono-impianto che operano nella Regione;

  2. b) la distribuzione percentuale della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, per le imprese multi-impianto, relativamente alla quota di produzione realizzata nel territorio della Regione.

2. La quota spettante alla Regione e' determinata dal Dipartimento delle Finanze e devoluta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 6 Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto spettante alla Regione

1. La compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto - IVA, spettante alla Regione ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera f), dello Statuto, e' annualmente stabilita applicando al gettito nazionale IVA complessivo, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota spettante all'Unione Europea, l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sardegna rispetto a quella nazionale, cosi' come risultante dai dati rilevati dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile. Il relativo conguaglio e' effettuato quando si rendono disponibili i dati dell'annualita' di riferimento.

2. Le quote spettanti alla Regione sono determinate dal Dipartimento delle Finanze e devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 7 Disposizioni in materia di ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale

1. Fra le entrate devolute alla Regione, ai sensi del primo comma, lettera m), e del secondo comma dell'articolo 8 dello Statuto, rientra anche la quota del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative agli interessi, premi ed altri frutti corrisposti a depositanti e correntisti da uffici postali e da sportelli di aziende ed istituti di credito operanti nella Regione.

2. La quota di cui al comma 1 e' determinata dal Dipartimento delle Finanze sulla base della distribuzione territoriale del risparmio delle famiglie e delle imprese, cosi' come risultante dai dati pubblicati dalla Banca d'Italia per l'annualita' di riferimento. Per l'erogazione dell'acconto si utilizzano i dati dell'ultimo anno disponibile.

3. Fino a quando non saranno definite, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Regione, le ulteriori modalita' per la determinazione dei criteri di quantificazione, le compartecipazioni alle entrate tributarie non disciplinate dai precedenti commi sono determinate dal Dipartimento delle Finanze sulla base del gettito riscosso nel territorio regionale e sono devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 8 Disposizioni in materia di accise

1. Le quote delle accise spettanti alla Regione ai sensi del primo comma, lettere d) ed m), dell'articolo 8 dello Statuto, sono determinate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base dei prodotti immessi in consumo nel territorio regionale e sono devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

2. La quota regionale della compartecipazione all'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale e' versata dai soggetti obbligati di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, tramite il modello F24. La Struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate ripartisce il gettito tra Stato e Regione e provvede a riversare le quote di spettanza della Sardegna direttamente nelle casse regionali, negli stessi tempi previsti per il riversamento delle rimanenti quote nelle casse statali.

Art. 9 Disposizioni in materia di accisa sul consumo dei tabacchi

1. Il depositario autorizzato alla gestione dei depositi fiscali che effettua le immissioni in consumo di tabacchi lavorati nel territorio della Regione provvede direttamente al versamento della quota dell'accisa in favore della Regione negli stessi termini previsti per il versamento allo Stato.

Art. 10 Disposizioni in materia di entrate derivanti dalla raccolta del gioco

1. La compartecipazione regionale di cui all'articolo 8, primo comma, lettera m), e del secondo comma dello Statuto, fa riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria sia di natura non tributaria in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale. Le quote spettanti alla Sardegna sono calcolate mediante la contabilizzazione, per il gioco in rete fisica, delle giocate raccolte nel territorio della Regione, e, per il gioco a distanza, delle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio della Regione. In particolare, i giochi con vincita in denaro di cui al primo periodo sono:

  1. a) i giochi mediante apparecchi con vincite in denaro;

  2. b) le scommesse, a quota fissa e a totalizzazione, su eventi sportivi, anche simulati, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonche' su altri eventi, anche simulati;

  3. c) i concorsi pronostici sportivi;

  4. d) i giochi numerici a quota fissa;

  5. e) i giochi numerici a totalizzazione nazionale;

  6. f) le lotterie ad estrazione istantanea e differita;

  7. g) il bingo di sala;

  8. h) i giochi raccolti a distanza.

2. Le quote di spettanza regionale di cui al comma 1 sono quantificate dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli e versate alla Regione dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

3. Qualora, per alcune tipologie di giochi, non sia possibile la quantificazione della quota del gettito spettante alla Regione, questa e' determinata dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli in base al rapporto percentuale, rispettivamente, tra la raccolta regionale in rete fisica e le giocate regionali effettuate a distanza, ai sensi del comma 1, e quelle corrispondenti nazionali, ed e' versata nelle casse regionali dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 11 Disposizioni in materia di imposte e tasse sugli affari

1. La quota del gettito spettante alla Regione relativo all'imposta di registro, imposta di bollo, imposta sulle successioni e donazioni, alle imposte e tasse ipotecarie e catastali ed alle tasse sulle concessioni governative, e' riversato direttamente alla Regione dai soggetti a cui il gettito affluisce.