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Sez. 3, Sentenza n. 1373 del 27/02/1980 (Rv. 404902 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE LOCATO - TERMINE PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI CESSAZIONE DELLA PROROGA - NATURA - PRESUPPOSTO PROCESSUALE.*
Stato
decisa il 1980-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404902-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE LOCATO - TERMINE PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI CESSAZIONE DELLA PROROGA - NATURA - PRESUPPOSTO PROCESSUALE.*

In tema di cessazione della proroga legale delle locazioni di immobili urbani l'art 2 quater, legge 12 agosto 1974 n 351, stabilisce espressamente la sostituzione del primo comma dell'art 7, legge 23 maggio 1950 n 253, con un nuovo testo normativo, secondo cui il decorso del termine di tre anni dall'acquisto dell'immobile per atto tra vivi, ovvero di diciotto mesi se si tratti di sfrattati, di sinistrati, di profughi di guerra e di pensionati, non si configura piu come condizione dell'Azione, bensi come presupposto processuale della domanda di cessazione della proroga legale del contratto di locazione, la quale percio e improponibile se tale termine non sia interamente decorso al momento dell'instaurazione del giudizio. (Conf 512/77, mass n 384062).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 7 CORTE COST., Legge 12/08/1974 num. 351 art. 2 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)