Sez. 2, Sentenza n. 5248 del 12/12/1975 Ud. (dep. 22/04/1976) Rv. 133315 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - SUCCESSIVA RITRATTAZIONE - VALORE PROBATORIO.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - SUCCESSIVA RITRATTAZIONE - VALORE PROBATORIO.*
La chiamata di correo, anche se successivamente ritrattata, assume, in base al principio del libero convincimento del giudice, un particolare valore probatorio quando sia accompagnata da elementi di fatto che, ad essa ricollegandosi, ne confermino la veridicita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)