Sez. 3, Sentenza n. 5132 del 16/09/1981 (Rv. 415918 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - TELEGRAMMA - COPIA FOTOSTATICA DI TELEGRAMMA NON ATTESTATO CONFORME ALL'ORIGINALE E DISCONOSCIUTO DALL'APPARENTE DESTINATARIO - EFFICACIA PROBATORIA - TIMBRO DATARIO APPOSTO DALL'UFFICIO POSTALE - ININFLUENZA - PROVA DELLA SPEDIZIONE IN ASSENZA DELL'ORIGINALE DELLA RICEVUTA - INIDONEITÀ - PROVA DEL RECAPITO AL DESTINATARIO - MEZZI.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - TELEGRAMMA - COPIA FOTOSTATICA DI TELEGRAMMA NON ATTESTATO CONFORME ALL'ORIGINALE E DISCONOSCIUTO DALL'APPARENTE DESTINATARIO - EFFICACIA PROBATORIA - TIMBRO DATARIO APPOSTO DALL'UFFICIO POSTALE - ININFLUENZA - PROVA DELLA SPEDIZIONE IN ASSENZA DELL'ORIGINALE DELLA RICEVUTA - INIDONEITÀ - PROVA DEL RECAPITO AL DESTINATARIO - MEZZI.*
La copia fotostatica di un telegramma, della quale non sia attestata la conformità all'originale ex art.2719 cod. civ. e che venga disconosciuta dall'apparente destinatario del telegramma stesso ai sensi della norma citata, non può ricevere suffragio probatorio alla sua conformità all'originale dal timbro datario appostovi dall'ufficio postale, né, in assenza dell'originale della ricevuta di spedizione, è sufficiente a provare la spedizione del telegramma, nel testo riprodotto nella copia esibita, e neppure il suo recapito a detto destinatario, che, in tal caso, può essere dimostrato con un'apposita dichiarazione dell'amministrazione postale competente, e non con prove orali, idonee a fornire semplici elementi presuntivi, già insiti nella produzione dell'indicata copia. (V. 166/76, mass. N. 378809; (V. 1812/73, mass. N. 364789).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)