Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Ud. (dep. 10/07/2014) Rv. 260053 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - PROROGA - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE | Richiesta di proroga - Contenuto - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - PROROGA - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE
La richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari, da notificare all'indagato per consentirgli di controdedurre, deve contenere, ai sensi dell'art. 406 cod. proc. pen., l'indicazione della notizia di reato - senza che siano necessarie indicazioni temporali e spaziali del fatto né delle norme che si intendono violate in concreto - e l'esposizione dei motivi che giustificano la proroga, i quali costituiscono l'oggetto del contraddittorio (Fattispecie nella quale la richiesta di proroga, notificata all'indagato, conteneva l'erronea indicazione dell'art. 646 cod. pen. in luogo dell'art. 644 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 406 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)