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Sez. L, Sentenza n. 1518 del 27/02/1990 (Rv. 465579 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO - CESSAZIONE DELLA RIDUZIONE AL DI SOTTO DEL LIMITE PENSIONABILE - SOPPRESSIONE DELLA PENSIONE - PROVVEDIMENTO RELATIVO - EFFETTI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1990-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465579-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO - CESSAZIONE DELLA RIDUZIONE AL DI SOTTO DEL LIMITE PENSIONABILE - SOPPRESSIONE DELLA PENSIONE - PROVVEDIMENTO RELATIVO - EFFETTI - DECORRENZA.*

La soppressione della pensione di Invalidità, ai sensi dell'art. 10, secondo comma del R.d.l. n. 636 del 1939, quando la capacità di guadagno cessi di essere inferiore al limite pensionabile, integra un effetto direttamente prodotto dalla citata norma di legge su una posizione di diritto soggettivo, mentre l'atto dell'ente assicuratore, che, riscontrata tale situazione, disponga la rimozione della pensione configura un provvedimento dovuto, non ricollegabile all'Esercizio di potere discrezionale, ma meramente ricognitivo dell'intervenuto mutamento della condizione dell'assicurato, talché i suoi effetti decorrono non dalla data di comunicazione del provvedimento di soppressione bensì dal giorno in cui la cessazione della riduzione della capacità di guadagno si è prodotta - facendo così venire meno il diritto alla prestazione assicurativa -, del quale momento, trattandosi della operatività di un istituto di carattere eccezionale, occorre comunque un accertamento rigoroso e preciso, anche attraverso una consulenza tecnica. (V 6713/83, mass n 431431).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)