Sez. L, Sentenza n. 1239 del 13/02/1985 (Rv. 439349 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - OPERAIO - IN GENERE - NOZIONE - ATTIVITÀ NON ESCLUSIVAMENTE MANUALI O COMPORTANTI SPORADICAMENTE MANEGGIO DI DENARO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - OPERAIO - IN GENERE - NOZIONE - ATTIVITÀ NON ESCLUSIVAMENTE MANUALI O COMPORTANTI SPORADICAMENTE MANEGGIO DI DENARO - IRRILEVANZA.*
Ai fini della distinzione tra la categoria operaia e quella impiegatizia, non è decisivo il carattere manuale o intellettuale dell'attività svolta, ma il grado di collaborazione del lavoratore con l'imprenditore, con la conseguenza che deve definirsi operaio chi esplica attività che ineriscono al processo produttivo e si mantengono nella sfera della semplice esecuzione e non implicano Esercizio di discrezionalità o di poteri decisionali, senza che tali attività possano assumere carattere impiegatizio per il fatto di non essere esclusivamente manuali o perché comportino sporadicamente maneggio di denaro. (V 445/84, mass n 432673).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)