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REGOLAMENTO (CE) N. 229/95 DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, nonché il regolamento (CE) n. 762/94

Testo in vigore al

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3235/942, in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3116/944, in particolare l'articolo 12,

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita e in seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 231/94 del Consiglio5, che ha introdotto taluni nuovi elementi nel regime di ritiro dei seminativi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92, il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione6 deve essere adeguato;

considerando che è opportuno operare una precisa distinzione fra le modifiche che possono essere apportate alle domande di aiuto successivamente alla data limite di inoltro e i loro adeguamenti in caso di errore palese riconosciuto dall'autorità competente;

considerando che è opportuno precisare il metodo di calcolo della superficie massima ammissibile ai pagamenti compensativi a favore dei coltivatori di taluni seminativi in caso di ritiro insufficiente e prevedere, al riguardo, che l'adeguamento avvenga tenendo proporzionalmente conto delle differenti colture; che occorre stabilire, in particolare, le norme di calcolo in caso di trasferimento dell'obbligo di ritiro dei seminativi; che, ai fini di una semplificazione della normativa agricola, occorre abrogare l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 762/94 della Commissione7, modificato dal regolamento (CE) n. 2249/948;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3887/92 è modificato come segue:

1.

All'articolo 4, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. a) Dopo la data limite per l'inoltro, la domanda di aiuto per superficie può essere modificata a condizione che le autorità competenti ricevano le modifiche entro le date di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio (9*).

Per quanto riguarda le parcelle agricole, la domanda di aiuto per superficie può essere modificata solo in casi particolari debitamente giustificati, quali, segnatamente, decesso, matrimonio, acquisto o vendita, stipulazione di un contratto di affitto. Gli Stati membri determinano le relative condizioni. Tuttavia, una parcella facente oggetto di una messa a riposo delle terre o delle superfici foraggere non può essere aggiunta alle parcelle già dichiarate salvo nei casi debitamente giustificati in conformità delle relative disposizioni, a condizione che queste parcelle siano state già incluse come superfici messe a riposo o come superfici foraggere in una domanda di aiuto di un altro imprenditore e che quest'ultima sia stata rettificata in conformità. Per quanto riguarda l'utilizzazione o il regime di aiuto considerato, modifiche possono essere apportate in tutti i casi. Tuttavia, una parcella non può essere aggiunta a quelle dichiarate oggetto di un ritiro di seminativi.

  1. b) Qualora un imprenditore decida, durante il periodo nel quale le modifiche possono essere introdotte, di utilizzare una parcella per una coltura contemplata dal sistema integrato non ancora utilizzata per tale coltura, una domanda di aiuto per "superficie" può ancora essere introdotta durante questo periodo.

»

2.

È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 bis

Senza pregiudizio delle disposizioni previste agli articoli 4 e 5, una domanda di aiuto può essere adattata in qualsiasi momento dopo la sua introduzione, in caso d'errore palese riconosciuto dall'autorità competente.»

3. All'articolo 9, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. a) Le superfici determinate ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 per la concessione dell'aiuto sono utilizzate:

— nel quadro del ritiro di seminativi, per il calcolo della superficie massima ammissibile alle indennità compensative per i produttori di seminativi;

— per il calcolo del limite dei premi di cui agli articoli 4 octies e 4 novies del regolamento (CEE) n. 805/68 e il calcolo dell'indennità compensatrice.

  1. b) In caso di trasferimento dell'obbligo di ritiro dei seminativi, i calcoli di cui al punto a) relativo alla superficie massima ammissibile alle indennità compensative per i produttori di seminativi si effettuano secondo le seguenti modalità:

    — in base alla superficie oggetto di ritiro effettivamente determinata, diminuita della superficie oggetto di ritiro trasferita, per quanto riguarda l'azienda cui è trasferito l'obbligo;

    — in base alla superficie oggetto di ritiro effettivamente determinata, comprensiva della superficie oggetto di ritiro trasferita, per quanto riguarda l'azienda che ha trasferito l'obbligo.»

Tuttavia, nei casi di cui al paragrafo 2, primo comma, primo e secondo trattino, il calcolo della superficie massima ammissibile per il pagamento compensativo per i produttori di vari seminativi si effettua in base alla superficie oggetto di ritiro effettivamente determinata e proporzionalmente alle diverse colture.

4.

All'articolo 16, paragrafo 4, è aggiunta la frase seguente:

«L'importo sul quale vengono calcolate le spese a carico della Comunità non è superiore al preventivo di spesa comunicato dallo Stato membro per l'anno civile in questione.»

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (9*) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.