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Sez. 3, Ordinanza n. 19211 del 11/06/2026 (Rv. 679154-01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA | Clausola risolutiva espressa - Operatività subordinata a oneri di sollecito o previo richiamo non previsti dal testo - Conseguenze - Violazione dei canoni ermeneutici ex artt. 1362 e 1363 c.c. - Introduzione officiosa - Unica ratio decidendi - Assenza di sottoposizione al contraddittorio - Conseguenze - Nullità della sentenza ex art. 101, comma 2, c.p.c.. PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679154-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In tema di clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., il giudice di merito che ne subordini l'operatività a oneri di sollecito o previo richiamo non previsti dal testo contrattuale, incorre in violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., compiendo un'indebita operazione di integrazione sostitutiva della volontà delle parti; qualora tale requisito extratestuale sia introdotto d'ufficio come fondamento della decisione ed assurga ad unica ragione determinante della decisione senza aver sul punto preventivamente sollecitato il contraddittorio, la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. per il rilievo decisivo di una questione mista di fatto e di diritto mai discussa dalle parti.

Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)