Sez. 3, Sentenza n. 2214 del 03/06/1975 (Rv. 376002 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE - CONTROLLO DEI LAVORI DA PARTE DI UN TECNICO INDICATO DAL COMMITTENTE - RESPONSABILITA DELLO APPALTATORE PER I VIZI - PERSISTENZA - LIMITI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE - CONTROLLO DEI LAVORI DA PARTE DI UN TECNICO INDICATO DAL COMMITTENTE - RESPONSABILITA DELLO APPALTATORE PER I VIZI - PERSISTENZA - LIMITI.*
Accertata in concreto la sussistenza di difetti, non puo lo appaltatore essere esente da responsabilita soltanto perche le opere sono state eseguite sotto il controllo e la vigilanza del tecnico indicato dal committente, il che non fa venir meno l'autonomia dell'appalto e quindi la responsabilita di esso appaltatore. La ingerenza del committente nell'esecuzione puo escludere tale autonomia solo quando riduca l'appaltatore ad un nudus minister, togliendogli ogni liberta di Determinazione e di decisione al riguardo. (V 53/66, mass n 320110).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)