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Sez. 1, Sentenza n. 961 del 11/05/1967 (Rv. 327208 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - DISPONIBILITA DELLE PROVE - INIZIATIVA DELLE PARTI - NECESSITA - POTERE DI PROVVEDERE EX OFFICIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327208-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - DISPONIBILITA DELLE PROVE - INIZIATIVA DELLE PARTI - NECESSITA - POTERE DI PROVVEDERE EX OFFICIO - ESCLUSIONE.*

Il processo civile, in tema di prove, e informato al principio dispositivo (art.115 cod.proc.civ.), per effetto del quale, nell'accertamento dei fatti, il giudice, salvi i casi previsti dalla legge, e vincolato all'iniziativa delle parti, cui spetta produrre le prove dirette a tale accertamento con la conseguenza che, se le parti non provvedono, il giudice non puo provvedere di ufficio, sostituendo la propria iniziativa a quella, mancata, delle parti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)