Sez. 1, Sentenza n. 961 del 11/05/1967 (Rv. 327208 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - DISPONIBILITA DELLE PROVE - INIZIATIVA DELLE PARTI - NECESSITA - POTERE DI PROVVEDERE EX OFFICIO - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - DISPONIBILITA DELLE PROVE - INIZIATIVA DELLE PARTI - NECESSITA - POTERE DI PROVVEDERE EX OFFICIO - ESCLUSIONE.*
Il processo civile, in tema di prove, e informato al principio dispositivo (art.115 cod.proc.civ.), per effetto del quale, nell'accertamento dei fatti, il giudice, salvi i casi previsti dalla legge, e vincolato all'iniziativa delle parti, cui spetta produrre le prove dirette a tale accertamento con la conseguenza che, se le parti non provvedono, il giudice non puo provvedere di ufficio, sostituendo la propria iniziativa a quella, mancata, delle parti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)