Sez. U - , Ordinanza n. 3102 del 02/02/2022 (Rv. 663842 - 01)
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI | Sentenza non definitiva - Autonoma impugnabilità - Esclusione - Necessità di impugnazione con la sentenza definitiva - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI
La sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche, che decida una questione di merito senza definire il giudizio, è impugnabile soltanto con la sentenza definitiva, a norma dell'art. 202 del T.U. sulle acque, che opera un rinvio recettizio al codice di procedura civile del 1865, poiché
nozione di sentenza che, pur decidendo il merito, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa, secondo le previsioni dell'art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza che si era limitata alla reiezione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate a margine dei motivi di impugnazione, rimettendo la causa in istruttoria per separati incombenti e rinviando la regolamentazione delle spese processuali alla sentenza definitiva).
Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2 lett. 4, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1175 art. 202
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)