Sez. 3, Sentenza n. 10155 del 11/07/1995 Ud. (dep. 06/10/1995) Rv. 202778 - 01
Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - In genere | Mancata presenza del difensore per legittimo impedimento - Nullità del procedimento in camera di consiglio - Esclusione.
Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - In genere
Nel procedimento di appello che si svolga, secondo quanto previsto dall'art. 599 cod. proc. pen., in camera di consiglio, la presenza del difensore è solo eventuale e perciò il suo legittimo impedimento a comparire non costituisce motivo di rinvio, possibile solo per legittimo impedimento dell'imputato che abbia preventivamente chiesto di essere sentito: la regolamentazione del rito camerale non prevede infatti il ricorso all'art. 486 n. 5 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)