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Sez. 3, Sentenza n. 10155 del 11/07/1995 Ud. (dep. 06/10/1995) Rv. 202778 - 01

Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - In genere | Mancata presenza del difensore per legittimo impedimento - Nullità del procedimento in camera di consiglio - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202778-01

Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - In genere

Nel procedimento di appello che si svolga, secondo quanto previsto dall'art. 599 cod. proc. pen., in camera di consiglio, la presenza del difensore è solo eventuale e perciò il suo legittimo impedimento a comparire non costituisce motivo di rinvio, possibile solo per legittimo impedimento dell'imputato che abbia preventivamente chiesto di essere sentito: la regolamentazione del rito camerale non prevede infatti il ricorso all'art. 486 n. 5 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)