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Sez. 1, Sentenza n. 11647 del 18/05/2007 (Rv. 597403 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Giudizio relativo - Composizione monocratica del tribunale - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597403-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo modificato dall'art. 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nei giudizi relativi all'azione revocatoria fallimentare il tribunale giudica in composizione monocratica, e non collegiale, non essendo detti giudizi menzionati tra quelli che il secondo comma della norma riserva al tribunale in composizione collegiale. In particolare essi non rientrano tra i giudizi di revocazione, menzionati al n. 5 del citato secondo comma, identificabili in quelli disciplinati dall'art. 102 legge fall., legati alle altre ipotesi contemplate dal medesimo comma dal comune denominatore - estraneo, invece, all'azione revocatoria di cui agli artt. 67 e 66 legge fall. - della preesistenza di un provvedimento giurisdizionale sul quale il legislatore ha ritenuto opportuno il controllo di un giudice collegiale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 66, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 102 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 48 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 88

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)