Sez. 3 - , Ordinanza n. 8814 del 12/05/2020 (Rv. 657836 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE | Fatto oggetto di una testimonianza - Presunzioni semplici - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Ricostruzione del fatto dando preferenza alle presunzioni semplici rispetto alle prove dirette - Indicazione delle ragioni per cui risulta inattendibile la prova diretta da parte del giudice - Necessità.
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE
Non è consentito fare ricorso alle presunzioni semplici per desumere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., dal fatto noto uno ignoto, quando quest'ultimo ha costituito oggetto di prova diretta, in quanto, da un lato, ciò esclude che il fatto possa considerarsi "ignoto" e, dall'altro, lo stesso contrasto fra le risultanze di una prova diretta (nella specie, una testimonianza oculare) e le presunzioni semplici priva queste dei caratteri di gravità e precisione, con la conseguenza che il giudice di merito, il quale intenda basare la ricostruzione del fatto su presunzioni semplici, ha prima l'obbligo di illustrare le ragioni per cui ritiene inattendibili le prove dirette che depongono in senso contrario, non potendosi limitare ad una generica valutazione di maggiore persuasività delle dette presunzioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 1 lett. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)