Sez. L, Sentenza n. 9391 del 29/04/2014 (Rv. 630730 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Pensione di inabilità - Requisiti reddituali previsti dal d.l. n. 76 del 2013 - Applicabilità ai giudizi pendenti - Portata - Riconoscimento di importi arretrati - Esclusione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
L'art. 10, comma 5, del d.l. 28 giugno 2013, n. 76, conv. in legge 9 agosto 2013, n. 99, di modifica dell'art. 14 septies del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33, secondo il quale, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l'assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui all'art. 12 della legge 20 marzo 1971, n. 118, assume rilievo solamente il reddito personale dell'invalido e non quello degli altri componenti il nucleo familiare, si applica, in forza del successivo comma 6, solo alle domande di pensione di inabilità per le quali manchi un provvedimento amministrativo definitivo ovvero il procedimento giurisdizionale non si sia concluso con sentenza definitiva, ma limitatamente al riconoscimento del diritto alla pensione dalla data di entrata in vigore della norma e con esclusione del pagamento di importi arretrati.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Legge 09/08/2013 num. 99 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 14 septies CORTE COST., Decreto Legge 28/06/2013 num. 76 art. 10 com. 5, Decreto Legge 28/06/2013 num. 76 art. 10 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)