Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Testo in vigore al
Art. 71 Alterazione o mescolanza di generi di monopolio
1. Commette contrabbando il ricevitore, il magazziniere, la persona autorizzata alla vendita al pubblico dei generi di monopolio, il conduttore o l'appaltatore di trasporti, il quale altera i generi di monopolio o ne mescola le qualita' ovvero vende i generi alterati o mescolati.
Art. 72 Detenzione di meccanismi ed utensili preordinati alla lavorazione del tabacco
1. E' colpevole di contrabbando chiunque, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli, detiene meccanismi o utensili, che, avuto riguardo alla persona del colpevole, al modo come gli oggetti sono rinvenuti o alle altre circostanze del fatto, debbono ritenersi preordinati alla lavorazione del tabacco.
Art. 73 Altri casi di contrabbando
1. Commette contrabbando chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae in qualsiasi modo ... tabacchi al pagamento del diritto di monopolio ovvero del prezzo dovuto all'Amministrazione dei Monopoli.
Art. 74 Equiparazione del delitto tentato a quello consumato
1. Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato.
Sezione II. Delle pene per il contrabbando
Art. 75 Multa proporzionale
1. Fuori dei casi preveduti negli articoli 76, 77 e 79, il colpevole di contrabbando e' punito:
1) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3;
2) con la multa da L. 2500 a L. 5000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie e questo non supera il chilogrammo; se lo supera, la pena e' aumentata da L. 1000 a L. 4000 per ogni chilogrammo in piu';
3) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 18 DICEMBRE 1972, N. 787 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 FEBBRAIO 1973, N. 10.
2. La multa stabilita nel n. 2 e' ridotta alla meta' quando si tratta di prodotti derivati dal tabacco o di succedanei del tabacco.
Art. 76 Pena per l'alterazione e mescolanza dei generi di monopolio
1. Nel caso di contrabbando preveduto nell'art. 71 il colpevole e' punito con la multa da L. 5000 a L. 25.000 senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi", "Art. 77. - Pene per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco senza autorizzazione.
2. Chiunque semina abusivamente tabacco e' punito con la multa da L. 1500 a L. 8000.
3. Chiunque trapianta abusivamente piante di tabacco e' punito con la multa da L. 2000 a L. 4000 quando le piante trapiantate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in piu' la pena e' aumentata da L. 40 a L. 120.
4. Chiunque coltiva abusivamente piante di tabacco e punito con la multa da L. 2500 a L. 5000, quando le piante coltivate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in piu' la pena e' aumentata da L. 100 a L. 200.
5. Il colpevole di trapiantamento abusivo che ha anche abusivamente seminato le piante trapiantate, e' soggetto soltanto alla pena stabilita per il trapiantamento abusivo. Se il colpevole di coltivazione abusiva ha anche abusivamente seminato e trapiantato le piante coltivate e' soggetto soltanto alla pena stabilita per la coltivazione abusiva.
Art. 77
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3.
Art. 78
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3.
Art. 79 Pene per la detenzione di meccanismi e utensili
Art. 80 Circostanze aggravanti del contrabbando
1. Per i delitti di contrabbando la multa e' annientata da un terzo alla meta' quando per commettere il contrabbando il colpevole:
1° sottopone i tabacchi a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti;
2° adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
Art. 81 Altre circostanze aggravanti
1. Alla multa e' aggiunta la reclusione da sei mesi a tre anni:
1° quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
2° quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, tre o piu' persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
3° quando il fatto sia connesso con altro delitto con tra la fede pubblica o contro la pubblica Amministrazione;
4° quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia fra quelli per cui l'associazione e' stata costituita.
Art. 82 Recidiva nel contrabbando
1. E' punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a sei mesi, colui che, dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge speciale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale questa legge stabilisce la sola multa.
2. Se il recidivo in delitto di contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge speciale commette un altro delitto di contrabbando, per il quale questa legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione comminata nella precedente disposizione e' aumentata dalla meta' ai due terzi.
3. In ogni altro caso la recidiva nel contrabbando e' regolata dal Codice penale.
Sezione III. Delle misure di sicurezza
Art. 83 Contrabbando abituale
1. E' dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta condanna per delitto di contrabbando preveduto da questa legge, dopo essere stato condannato per tre delitti di contrabbando preveduti da questa o da altra legge speciale, commessi entro dieci anni e non contestualmente, quando per alcuno di tali delitti sia stata applicata la pena della reclusione ovvero quando l'ammontare complessivo delle pene della multa per essi applicate non sia inferiore a L. 20.000.
Art. 84 Contrabbando professionale
1. Chi, dopo aver riportato quattro condanne per delitto di contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge speciale, riporta condanna per un altro delitto di contrabbando preveduto da questa legge e' dichiarato delinquente professionale in contrabbando, qualora, avuto riguardo alla condotta e al genere di vita del colpevole ed alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133 del Codice penale, debba, ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.
Art. 85 Contrabbando abituale o professionale secondo il Codice penale
1. Gli effetti della dichiarazione di abitualita' e di professionalita' nel contrabbando sotto regolati dall'articolo 109 del Codice penale.
2. Le disposizioni dei due articoli precedenti non pregiudicano l'applicazione degli articoli 102 e 105 del Codice penale, quando ricorrano le condizioni ivi prevedute.
Art. 86 Liberta' vigilata
1. Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore ad un anno e' sempre ordinata la sottoposizione del condannato a liberta' vigilata.
2. Ad assicurare l'esecuzione di tale misura concorre la Regia guardia di finanza.
Art. 87 Delle misure di sicurezza patrimoniali: confisca
1. Per i delitti preveduti in questo Capo e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.16a
2. Se si tratta di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del Codice penale.
Capo II. Delle contravvenzioni
Art. 88 Attingimento di acque salse - Asportazione di sabbia, di terre salifere, di acqua del mare
1. Chiunque senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli, attinge acque dalle sorgenti o polle salse, e' punito con l'ammenda da L. 150 a L. 600.
2. E' punito con la stessa pena chiunque asporta acqua dal mare o sabbie marine o terre salifere senza l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento.
Art. 89 Bagnatura dei generi di monopolio
1. Il ricevitore, il magazziniere, la persona autorizzata alla vendita al pubblico dei generi di monopolio, il conduttore o l'appaltatore di trasporti, il quale sottopone a bagnatura il sale o il tabacco e' punito con l'ammenda da L. 600 a L. 6000 senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi.7
Art. 90 Mancanza di sale nei trasporti marittimi
1. Nei trasporti marittimi di sale eseguiti a norma degli articoli 37 e 35 se all'arrivo della nave si riscontra che le stive non si trovano in condizioni di perfetta chiusura o si constata effrazione od alterazione dei piombi o suggelli, il comandante della nave e' punito per ogni chilogramma di sale mancante, oltre il calo del 2 per cento, con l'ammenda non inferiore all'ammontare del prezzo di vendita al pubblico e non superiore al triplo dell'ammontare stesso.
Art. 91 Mancanza di sale nei magazzini doganali di proprieta' privata
1. Quando nel sale custodito in magazzini doganali di proprieta', privata, si accerta una mancanza che superi il calo del 2 per cento il concessionario del magazzino e' punito, per ogni chilogramma di sale mancante oltre il detto calo, con l'ammenda non inferiore all'ammontare del prezzo di vendita, al pubblico del sale custodito e non superiore al doppio dell'ammontare stesso.