Sez. 2, Sentenza n. 2129 del 05/05/1978 (Rv. 391513 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE - DICHIARAZIONI DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - EFFICACIA PROBATORIA - PROVA CONTRARIA - - AMMISSIBILITA - DEDUZIONE DI RISULTANZE ANAGRAFICHE - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE - DICHIARAZIONI DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - EFFICACIA PROBATORIA - PROVA CONTRARIA - - AMMISSIBILITA - DEDUZIONE DI RISULTANZE ANAGRAFICHE - IRRILEVANZA.*
Nella relazione di notifica le dichiarazioni rese all'ufficiale giudiziario, comprese quelle relative alla temporanea assenza del notificando nel luogo di notifica, fanno fede fino a prova contraria circa il loro contenuto intrinseco e la loro rispondenza alla realta. Quindi, il destinatario della notificazione, se non ha al riguardo l'Onere di impugnare la relata di notifica con la querela di falso ma soltanto quello di fornire la relativa prova contraria, non puo, tuttavia, limitarsi a dedurre le risultanze anagrafiche, in quanto queste, costituendo solo elementi indiziari, possono essere superate da ogni altro mezzo di prova, incluse le presunzioni semplici, come nel caso di successive notifiche di altri Atti processuali nel luogo della precedente notifica.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)