Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Testo in vigore al
Art. 210 Competenza
1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che regolano la competenza per materia o per territorio in deroga alla disciplina del codice nonche' le disposizioni che prevedono la competenza del giudice penale in ordine a violazioni connesse a fatti costituenti reato.
Art. 211 Rapporti tra azione civile e azione penale
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 75 comma 2 del codice, quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo e' sospeso fino alla definizione del processo penale se questo puo' dare luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell'altro processo e se e' gia' stata esercitata l'azione penale.
Art. 212 Costituzione di parte civile e intervento nel processo
1. Quando leggi o decreti consentono la costituzione di parte civile o l'intervento nel processo penale al di fuori delle ipotesi indicate nell'articolo 74 del codice, e' consentito solo l'intervento nei limiti e alle condizioni previsti dagli articoli 91, 92, 93 e 94 del codice.
2. Resta in vigore l'articolo 240 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.
Art. 213 Responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e provvisoria esecuzione
1. Continua a osservarsi la disposizione dell'articolo 5 - bis del decreto-legge 23 dicembre 1976 n. 857, convertito nella legge 26 febbraio 1977 n. 39.
Art. 214 Arresto o cattura da parte di organi che non esercitano funzioni penali
1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l'arresto o la cattura da parte di organi giudiziari che non esercitano funzioni penali.
Art. 215 Rilascio del passaporto
1. E' abrogato l'articolo 3 comma 1 lettera c) della legge 21 novembre 1967 n. 1185.
Art. 216 Modalita' di esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza
1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono speciali modalita' per l'esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza in istituti penitenziari.
Art. 217 Applicazione provvisoria di pene accessorie
1. E' abrogato l'articolo 140 del codice penale.
2. E' abrogata, altresi', ogni altra disposizione che prevede l'applicazione provvisoria di pene accessorie.
Art. 218 Ipoteca legale
1. Sono abrogate le disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca legale.
2. L'ipoteca legale per illeciti penali prevista da altre disposizioni di legge e' sostituita con il sequestro conservativo secondo le norme del codice.
Art. 219 Associazioni segrete
1. Continuano a osservarsi le disposizioni processuali della legge 25 gennaio 1982 n. 17.
Art. 220 Attivita' ispettive e di vigilanza
1. Quando nel corso di attivita' ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice.
Art. 221 Modalita' particolari per la denuncia delle notizie di reato
1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono modalita' diverse da quelle indicate negli articoli 331 e 347 del codice per l'inoltro della denuncia all'autorita' giudiziaria ovvero consentono di presentare la denuncia stessa ad altra autorita' che a quella abbia l'obbligo di riferire.
Art. 222 Investigatori privati
1. Fino all'approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati, l'autorizzazione a svolgere le attivita' indicate nell'articolo 327-bis del codice e' rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell'attivita'.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 135 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, l'incarico e' iscritto in uno speciale registro, in cui sono annotate:
a) le generalita' e l'indirizzo del difensore committente;
b) la specie degli atti investigativi richiesti;
c) la durata delle indagini, determinata al momento del conferimento dell'incarico.
3. Nell'ambito delle indagini previste dal presente articolo non si applica la disposizione dell'articolo 139 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.
4. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 103, commi 2 e 5, del codice, il difensore comunica il conferimento dell'incarico previsto dal comma 2 del presente articolo all'autorita' giudiziaria procedente.
Art. 223 Analisi di campioni e garanzie per l'interessato
1. Qualora nel corso di attivita' ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non e' prevista la revisione, a cura dell'organo procedente e' dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del codice.
2. Se leggi o decreti prevedono la revisione delle analisi e questa sia richiesta dall'interessato, a cura dell'organo incaricato della revisione, almeno tre giorni prima, deve essere dato avviso del giorno, dell'ora e del luogo ove la medesima verra' effettuata all'interessato e al difensore eventualmente nominato. Alle operazioni di revisione l'interessato e il difensore hanno diritto di assistere personalmente, con l'assistenza eventuale di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del codice.
Art. 224 Violazione del foglio di via da parte dello straniero
1. Continuano a osservarsi le disposizioni dell'articolo 152 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 che prevedono l'arresto dello straniero munito di foglio di via obbligatorio che si allontani dall'itinerario prescritto.
2. Se l'arresto e' convalidato e ricorre taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274 lettere a) e c) del codice ovvero concreto pericolo di fuga, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 280 del codice il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dispone l'applicazione di una misura coercitiva.
3. Nei casi di applicazione di misure coercitive a norma del comma 2, si applicano, ridotti di due terzi, i termini di durata previsti dall'articolo 303 del codice per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a sei anni, ma la durata complessiva delle misure non puo' comunque superare il termine di tre mesi.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano non oltre il termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del codice.
Art. 225 Perquisizioni domiciliari
1. Continuano a osservarsi le disposizioni dell'articolo 41 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e dell'articolo 33 della legge 7 gennaio 1929 n. 4.
Art. 226 Intercettazione e controlli preventivi sulle comunicazioni
1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei Servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonche' il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonche' all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis, del codice. Il Ministro dell'interno puo' altresi' delegare il Direttore della Direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice.
2. Il procuratore della Repubblica, qualora vi siano elementi investigativi che giustifichino l'attivita' di prevenzione e lo ritenga necessario, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per periodi successivi di giorni venti ove permangano i presupposti di legge. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni e' data dal pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni.
3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati e' redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, e' depositato presso il procuratore che ha autorizzato le attivita' entro cinque giorni dal termine delle stesse. Il procuratore, verificata la conformita' delle attivita' compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei supporti e dei verbali.
4. Con le modalita' e nei casi di cui ai commi 1 e 3, puo' essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonche' l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.
5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attivita' preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale , fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le attivita' di intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attivita' medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine ne' costituire oggetto di deposizione ne' essere altrimenti divulgate.
Art. 227
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990 N. 309
Art. 228
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990 N. 309
Art. 229 Disposizioni speciali in tema di sequestri
1. Continuano a osservarsi, se piu' brevi, i termini previsti da leggi o decreti per la trasmissione del verbale di sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria e per la successiva convalida.
In ogni caso i provvedimenti relativi ai sequestri per il procedimento penale sono assoggettati soltanto ai rimedi previsti dal codice.
Art. 230 Fermo, arresto e cattura
1. Le disposizioni dell'articolo 384 del codice si osservano anche quando leggi o decreti prevedono il fermo o l'arresto fuori dei casi di flagranza per delitti punibili con la reclusione superiore nel massimo a tre anni.
2. Ai fini della determinazione di effetti giuridici diversi dalla cattura, se in leggi o decreti si fa riferimento a reati per i quali e' previsto il mandato o l'ordine di cattura obbligatorio, il riferimento deve intendersi operato ai delitti non colposi consumati o tentati previsti dall'articolo 380 commi 1 e 2 lettere a), b), d), f), i) del codice nonche', se la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni, dalle lettere c), g), h) dello stesso comma 2. Se il riferimento e' fatto a reati per i quali e' previsto il mandato o l'ordine di cattura facoltativo, esso deve intendersi operato ai delitti indicati nell'articolo 280 del codice diversi da quelli menzionati nel primo periodo del presente comma.