Sez. 2, Sentenza n. 886 del 22/03/1972 (Rv. 357121 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - COMPUTO - PERSONALE DELLE AZIENDE CONCESSIONARIE DI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO - 'DIARIA RIDOTTÀ PER PERMANENZA FUORI SEDE - COMPUTABILITA NELLA PENSIONE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - COMPUTO - PERSONALE DELLE AZIENDE CONCESSIONARIE DI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO - 'DIARIA RIDOTTÀ PER PERMANENZA FUORI SEDE - COMPUTABILITA NELLA PENSIONE - CONDIZIONI.*
La 'diaria ridottà per permanenza fuori Sede, spettante al personale delle aziende private concessionarie di pubblici servizi di trasporto, qualora tali permanenze attengano allo svolgimento di servizi previsti dagli ordinari turni di lavoro, ha carattere continuativo e, pertanto, rientrando fra gli elementi accessori della retribuzione previsti dalla lettera C dell'art 20 della legge 28 luglio 1961 n 820, e computabile nella pensione ai sensi del successivo art 21. Peraltro, tale computo deve essere limitato al solo quaranta per cento della suddetta indennita, in quanto, a mente della norma di cui alla lettera F n 3 del citato art 20, il restante sessanta per cento deve intendersi corrisposto per rimborso di spesa e non a titolo retributivo.*
Riferimenti normativi: Legge 28/07/1961 num. 830 art. 21, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)