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Sez. 3, Sentenza n. 3004 del 07/05/1980 (Rv. 406761 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - DA PARTE DEL MANDATARIO CON PROCURA GENERALE - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1980-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406761-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - DA PARTE DEL MANDATARIO CON PROCURA GENERALE - VALIDITA.*

Il riconoscimento del diritto - che, ai sensi dell'art 2944 cod civ, interrompe la prescrizione - non deve provenire necessariamente dal soggetto contro il quale il diritto stesso viene fatto valere, ma, costituendo un atto giuridico che non eccede l'ordinaria amministrazione, ben puo essere posto in essere dal mandatario fornito di procura generale, indipendentemente dalla Mancanza di un'espressa indicazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1708, Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)