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Sez. 2, Sentenza n. 1044 del 03/02/1998 (Rv. 512149 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO | Vecchio rito - Seconda fase - Natura di processo distinto ed autonomo - Conseguenze - Attivabilità "ex officio" in caso di mancata adozione del provvedimento cautelare - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512149-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO

In tema di provvedimenti di urgenza, nel rito abrogato, la seconda fase costituiva un processo autonomo e distinto rispetto alla prima fase cautelare, e - pertanto - non poteva essere introdotto "ex officio" dal giudice quando quest'ultimo non avesse adottato alcun provvedimento cautelare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)