Sez. 2, Sentenza n. 1044 del 03/02/1998 (Rv. 512149 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO | Vecchio rito - Seconda fase - Natura di processo distinto ed autonomo - Conseguenze - Attivabilità "ex officio" in caso di mancata adozione del provvedimento cautelare - Esclusione.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO
In tema di provvedimenti di urgenza, nel rito abrogato, la seconda fase costituiva un processo autonomo e distinto rispetto alla prima fase cautelare, e - pertanto - non poteva essere introdotto "ex officio" dal giudice quando quest'ultimo non avesse adottato alcun provvedimento cautelare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)