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Sez. 3, Sentenza n. 3999 del 16/12/1968 (Rv. 337578 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - LIMITAZIONI DELLA PROVA - TESTIMONIALE (ORALE) - OGGETTO- PROVA DOCUMENTALE DEL TITOLO DI ACQUISTO DEL DIRITTO - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337578-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - LIMITAZIONI DELLA PROVA - TESTIMONIALE (ORALE) - OGGETTO- PROVA DOCUMENTALE DEL TITOLO DI ACQUISTO DEL DIRITTO - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA.*

I limiti alla prova testimoniale posti dall'art. 621 cod.proc.civ., riguardano il diritto che l'opponente vanta sui beni pignorati. Ma, quando del titolo di acquisto di tale diritto sia stata fornita la prova documentale, puo farsi ricorso alla prova testimoniale per la dimostrazione sia del verificarsi delle condizioni alle quali l'acquisto fu subordinato, sia dell'esatta rispondenza dei mobili pignorati e reclamati dal terzo opponente con quelli su cui questi ha dimostrato di essere titolare dei diritti fatti valere in giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)